Nascita

Ultima modifica 17 maggio 2020

La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale scelta della madre di non essere nominata.

Cosa fare

La dichiarazione può essere resa, entro 10 giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei 10 giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione.

Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva.

Attribuzione nome e cognome

Nome

Non è ammesso dare al bambino o alla bambina un nome che nella lingua italiana siano rispettivamente femminile o maschile. Non si possono inoltre dare nome di sorelle o fratelli viventi, il nome del padre.

Cognome

La Corte Costituzionale, con sentenza n.286/2016 ha dichiarato l'illegittimità delle norma che prevede l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio “limitatamente alla sola parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno”.
In attesa di un urgente intervento legislativo che disciplini integralmente la materia:

  • in occasione della dichiarazione di nascita del figlio, i genitori, di comune accordo, possono attribuire anche il cognome materno, aggiungendolo a quello paterno.
  • in assenza di accordo fra i genitori, o quando entrambi i genitori concordino di attribuire soltanto un cognome al nuovo nato, verrà attribuito il cognome paterno.

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